Autoriciclaggio: la Cassazione circoscrive l'ambito di applicazione della causa di non punibilità ex art. 648 ter co.5.C.P.
Nota a sentenza: Cass. pen., Sez. II, 3 febbraio 2023, n. 4855
Con la sentenza in commento in tema di autoriciclaggio la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto per cui "la clausola di non punibilità di cui al quarto comma dell'art. 648-ter 1 cod. pen. non opera a favore dell'autore di varie fattispecie di delitto presupposto che, percepiti profitti illeciti in denaro, effettui sia operazioni di movimentazione bancaria sia plurimi acquisti di beni mobili ed immobili anche allo stesso intestati".
Questa in sintesi la vicenda processuale.
La Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Monza che aveva condannato tre imputati in ordine a più fattispecie di reato, tra cui traffico illecito di sostanze stupefacenti e autoriciclaggio. Avverso la pronuncia di secondo grado ricorrevano per Cassazione tutti gli imputati, due dei quali adducevano, quale comune motivo di ricorso, la violazione di legge nonché la contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 648-ter 1 c.p.
Nello specifico, le difese degli imputati lamentavano la mancata applicazione della causa di non punibilità, oggi, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 195/2021, prevista al quinto comma del citato articolo. Secondo i ricorrenti il mero deposito su conti correnti intestati agli stessi imputati delle somme di denaro derivanti dal commercio di stupefacenti non era, infatti, idoneo a costituire un'attività di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa dei citati beni, i quali sarebbero stati destinati alla mera utilizzazione e al godimento personale, dovendo trovare pertanto applicazione la citata causa di non punibilità.
La Suprema Corte ha, tuttavia, ritenuto di non accogliere tale motivo di ricorso a seguito di una puntuale analisi circa l'applicabilità in concreto della clausola di cui all'art. 648-ter 1 co. 5 c.p. In particolare, la Corte ha osservato come la ratio sottesa alla citata previsione normativa – che circoscrive l'ambito di applicazione del reato in parola – si individui nella volontà del Legislatore di evitare di giudicare più volte uno stesso soggetto per la medesima condotta illecita. Come noto, infatti, la fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio persegue qualunque attività di reimpiego di denaro, beni o altre utilità in attività economiche allorché posta in essere dal medesimo autore del reato da cui sono originati detti proventi illeciti.
Ai sensi dell'art. 648-ter 1 co. 5 c.p., dunque, la condotta dell'autore del reato presupposto – che impieghi, sostituisca o trasferisca i beni da esso derivanti – è considerata punibile, in conformità al principio del ne bis in idem, unicamente in quanto idonea ad ostacolare l'individuazione dell'illecita provenienza degli stessi.
Rispetto a tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha poi specificato la necessità che tale accertamento venga effettuato in concreto ed ex ante, ovvero sulla base degli elementi sussistenti al momento della realizzazione del fatto.
Ebbene, malgrado un recente orientamento giurisprudenziale abbia sostenuto che il mero versamento del profitto di attività delittuosa su conti correnti intestati all'autore del reato non integri il delitto di autoriciclaggio, nel caso di specie la Cassazione ha, comunque, ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità in esame in virtù dell'ingente ammontare delle somme impiegate nell'acquisto di immobili, compagini societarie, autovetture e motoveicoli.
Nel motivare la propria decisione, la Corte ha, infatti, precisato che la condotta di versamento su conti correnti esteri degli ingenti importi di denaro originati dal traffico di stupefacenti rende, già di per sé, evidente l'intenzione dell'agente di occultarne la provenienza illecita.
Per di più, secondo i Giudici di legittimità, lo spostamento di rilevanti somme di denaro e l'utilizzo delle stesse, anche al fine di effettuare acquisti di natura personale, mina indubbiamente l'ordine dell'economia legale, quale bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame.
Alla luce di tali considerazioni la Cassazione ha, pertanto, affermato che anche le operazioni finalizzate ad un utilizzo personale dei beni, se effettuate su significativi importi di denaro nonché su plurimi conti correnti, sono condotte idonee ad integrare il reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter 1 c.p., avendo il Legislatore inteso perseguire "qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all'interno del circuito economico legale".
*a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (dello Studio Legale Ventimiglia)
Daniele Minotti
Riviste